Il modello seguente è predisposto per un cortometraggio indipendente realizzato in Italia. È strutturato come accordo atipico di collaborazione gratuita, fondato sull’autonomia contrattuale: l’articolo 2222 del Codice civile disciplina infatti il contratto d’opera svolto senza subordinazione ma “verso un corrispettivo”, mentre un accordo realmente gratuito deve essere costruito con particolare attenzione e non può servire a mascherare un rapporto di lavoro.
La sola firma del contratto non esonera automaticamente il produttore dagli adempimenti previdenziali, assicurativi o relativi all’agibilità dei lavoratori dello spettacolo. L’INPS limita il certificato di agibilità “a titolo gratuito” a specifici eventi benefici, sociali o di solidarietà, con gratuità documentata: per un normale cortometraggio, anche non commerciale, è quindi prudente verificare preventivamente la posizione di attori e maestranze con un consulente del lavoro competente nel settore spettacolo.
Per attori, doppiatori, musicisti e altri interpreti occorre disciplinare anche la fissazione e lo sfruttamento della prestazione; per tutti coloro che compaiono nelle riprese serve un’autorizzazione espressa all’uso di immagine, voce e nome. Le opere cinematografiche e le prestazioni degli artisti interpreti sono tutelate dalla legge sul diritto d’autore, mentre l’abuso dell’immagine altrui è protetto anche dall’articolo 10 del Codice civile.
ACCORDO DI COLLABORAZIONE ARTISTICA O TECNICA
A TITOLO GRATUITO
Per la realizzazione di un cortometraggio
Titolo provvisorio o definitivo dell’opera
“________________________________________________________”
TRA
Il/La Sig./Sig.ra ____________________________________,
nato/a a __________________________________ il ____ / ____/____,
codice fiscale _________________________________________________,
residente in _________________________________________________,
via/piazza ______________________________________________ n. _____,
e-mail _________________________________________________,
telefono ________________________________________________,
in qualità di:
☐ produttore/organizzatore del cortometraggio;
☐ regista e produttore indipendente;
☐ legale rappresentante dell’associazione/società ____________________________,
con sede in _________________________________________________,
codice fiscale/partita IVA _________________________________________________,
di seguito denominato/a “Produttore” o “Organizzatore”,
E
Il/La Sig./Sig.ra ____________________________________,
nato/a a __________________________________ il ____ / ____/____,
codice fiscale _________________________________________________,
residente in _________________________________________________,
via/piazza ______________________________________________ n. _____,
e-mail _________________________________________________,
telefono ________________________________________________,
di seguito denominato/a “Collaboratore”,
congiuntamente denominate anche “Parti”.
PREMESSE
a. Il Produttore intende realizzare un cortometraggio, provvisoriamente o definitivamente intitolato “________________________________________”, di seguito denominato “Cortometraggio” o “Opera”;
b. il Cortometraggio è un progetto audiovisivo indipendente di genere ________________________________, della durata indicativa di __________ minuti;
c. il Collaboratore ha manifestato liberamente il proprio interesse a partecipare al progetto, mettendo a disposizione le proprie capacità artistiche, tecniche, organizzative o professionali;
d. le Parti intendono regolare per iscritto contenuto, limiti e condizioni della collaborazione;
e. il Collaboratore dichiara di avere ricevuto informazioni sufficienti sulla natura del progetto, sul ruolo proposto, sulle attività previste e sul carattere gratuito della collaborazione;
f. le Parti dichiarano che la collaborazione è fondata su una scelta libera e consapevole e non è destinata a occultare un rapporto di lavoro subordinato o un rapporto professionale oneroso;
g. le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE
- Il Collaboratore si rende disponibile a partecipare alla preparazione, realizzazione e/o postproduzione del Cortometraggio nel seguente ruolo:
________________________________________________________________
- Le mansioni e le attività principali affidate al Collaboratore sono:
- ________________________________________________________________;
- ________________________________________________________________;
- ________________________________________________________________;
- ________________________________________________________________.
- Le attività potranno comprendere, secondo il ruolo indicato:
- riunioni preparatorie;
- sopralluoghi;
- prove tecniche o artistiche;
- letture della sceneggiatura;
- prove con gli attori;
- preparazione di costumi, oggetti, scenografie o attrezzature;
- riprese audiovisive;
- registrazioni sonore;
- montaggio e postproduzione;
- preparazione di fotografie di scena o materiali promozionali;
- partecipazione, se concordata, a presentazioni o proiezioni del Cortometraggio.
- Il Collaboratore non è tenuto a eseguire attività sostanzialmente diverse da quelle concordate, salvo successivo accordo scritto fra le Parti.
- Eventuali scene o attività comprendenti nudità, intimità, contatto fisico particolare, acrobazie, uso di armi sceniche, guida pericolosa, effetti speciali, animali, fuoco, acqua, altezza o altre condizioni di rischio dovranno essere oggetto di separata informazione e specifica accettazione scritta. La firma del presente accordo non costituisce accettazione preventiva di tali attività.
ARTICOLO 2 - NATURA GRATUITA DELLA COLLABORAZIONE
- La collaborazione è prestata a titolo integralmente gratuito, senza diritto a stipendio, salario, cachet, onorario, gettone, indennità di presenza o altro compenso economico, salvo quanto eventualmente imposto da disposizioni inderogabili di legge.
- Il Collaboratore dichiara di avere compreso e accettato la gratuità della partecipazione prima dell’inizio delle attività.
- La gratuità riguarda le attività descritte nel presente accordo e nella scheda allegata. Eventuali incarichi ulteriori, sostanzialmente diversi o successivi dovranno essere concordati separatamente.
- Il Collaboratore non acquisisce automaticamente alcuna percentuale sugli eventuali ricavi, premi, contributi, vendite, licenze, sponsorizzazioni o altri proventi derivanti dal Cortometraggio.
- Restano impregiudicati gli eventuali diritti a compensi, equi compensi, remunerazioni o partecipazioni economiche riconosciuti come inderogabili dalla legge agli autori, agli artisti interpreti o esecutori o ad altre categorie tutelate.
- Qualora le Parti intendano riconoscere successivamente un compenso, una percentuale o un premio, dovranno sottoscrivere un accordo integrativo scritto.
- Il Produttore si impegna a verificare e, quando necessario, adempiere agli obblighi previdenziali, contributivi, assicurativi, amministrativi e di agibilità applicabili alla specifica attività, indipendentemente dalla qualificazione attribuita dalle Parti al presente accordo.
ARTICOLO 3 - ASSENZA DI SUBORDINAZIONE
- Il presente accordo non costituisce, di per sé, un contratto di lavoro subordinato, un’assunzione, una collaborazione coordinata e continuativa o un rapporto professionale oneroso.
- Il Collaboratore partecipa al progetto con autonomia compatibile con il ruolo assunto e con le esigenze creative, tecniche e organizzative proprie di una produzione cinematografica.
- Il necessario coordinamento con il regista, il direttore di produzione, i responsabili di reparto e gli altri componenti della troupe non attribuisce al Produttore poteri disciplinari ulteriori rispetto a quelli indispensabili per:
- realizzare il Cortometraggio;
- rispettare il piano di lavorazione;
- coordinare le attività della troupe;
- garantire la continuità artistica e tecnica;
- tutelare salute e sicurezza;
- rispettare leggi, permessi e regolamenti delle location.
- Le Parti riconoscono che la qualificazione giuridica del rapporto dipende anche dalle concrete modalità con cui esso viene effettivamente svolto e non soltanto dal titolo attribuito al presente documento.
- Qualora le modalità effettive della collaborazione assumano caratteristiche incompatibili con la gratuità o con l’assenza di subordinazione, le Parti si impegnano a sospendere l’attività e a regolarizzare il rapporto secondo la normativa applicabile.
ARTICOLO 4 - DURATA, DATE E LUOGHI DELLA COLLABORAZIONE
- La collaborazione avrà indicativamente inizio il ____ /____ /________ e terminerà il ____ /____ /________, salvo proroghe concordate.
- Le giornate o i periodi indicativamente previsti sono:
- Le attività potranno svolgersi presso:
- Le date, gli orari e i luoghi definitivi saranno comunicati mediante:
☐ e-mail;
☐ messaggio telefonico;
☐ piano di lavorazione;
☐ ordine del giorno;
☐ altro: ______________________________________________________.
- Il Collaboratore comunicherà tempestivamente eventuali impedimenti sopravvenuti.
- Il Produttore potrà modificare il calendario per esigenze artistiche, tecniche, meteorologiche, logistiche, sanitarie, autorizzative o di forza maggiore, dandone comunicazione non appena ragionevolmente possibile.
- Eventuali giornate aggiuntive, riprese integrative, rifacimenti, doppiaggi o attività di postproduzione saranno concordati separatamente, anche mediante comunicazione scritta elettronica.
ARTICOLO 5 - RIMBORSO DELLE SPESE
- La gratuità della collaborazione non impedisce il rimborso di spese effettivamente sostenute nell’interesse della produzione.
- Saranno rimborsabili esclusivamente le spese:
- preventivamente autorizzate dal Produttore;
- necessarie allo svolgimento dell’incarico;
- adeguatamente documentate mediante ricevuta, fattura, biglietto o altra prova idonea.
- Le categorie di spesa autorizzabili sono:
☐ trasporto;
☐ carburante e pedaggi;
☐ vitto;
☐ pernottamento;
☐ acquisto o noleggio di materiali;
☐ spedizioni;
☐ parcheggio;
☐ altro: ______________________________________________________.
- Il limite massimo autorizzato, salvo ulteriore approvazione scritta, è pari a euro __________________.
- I rimborsi documentati non costituiscono compenso per l’attività prestata.
- Non saranno riconosciuti rimborsi forfettari o spese non autorizzate, salvo situazioni urgenti adeguatamente giustificate e successivamente approvate dal Produttore.
- Il rimborso sarà effettuato entro ______ giorni dalla consegna della documentazione completa.
ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DEL COLLABORATORE
Il Collaboratore si impegna a:
a. svolgere le attività concordate con correttezza, diligenza e collaborazione;
b. rispettare, nei limiti del ruolo assunto, la sceneggiatura, il piano di lavorazione e le indicazioni artistiche e tecniche del regista e dei responsabili di reparto;
c. presentarsi nelle date concordate con ragionevole puntualità;
d. comunicare tempestivamente ritardi, indisponibilità o impedimenti;
e. utilizzare con cura attrezzature, ambienti, costumi, oggetti di scena e materiali affidati;
f. non utilizzare attrezzature per le quali non possieda competenze o autorizzazioni adeguate;
g. rispettare le disposizioni relative alla sicurezza e segnalare immediatamente condizioni di pericolo;
h. mantenere un comportamento rispettoso della dignità e dell’incolumità degli altri partecipanti;
i. non assumere alcol, sostanze stupefacenti o sostanze incompatibili con lo svolgimento sicuro delle attività;
j. non divulgare materiali riservati secondo quanto previsto dal presente accordo;
k. consegnare al Produttore, nei tempi concordati, i materiali realizzati per il progetto;
l. non inserire nel Cortometraggio opere, musiche, fotografie, filmati, marchi, software o altri materiali di terzi senza preventiva autorizzazione.
ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL PRODUTTORE
Il Produttore si impegna a:
a. informare il Collaboratore sulla natura del progetto e sulle attività richieste;
b. comunicare ragionevolmente date, luoghi e orari;
c. mettere a disposizione, secondo gli accordi, sceneggiatura, materiali e indicazioni necessarie;
d. organizzare il set e le attività in modo compatibile con la tutela della salute, della sicurezza e della dignità delle persone;
e. non richiedere attività pericolose, intime o sostanzialmente diverse senza specifico accordo;
f. rimborsare le spese autorizzate e documentate;
g. utilizzare la prestazione, l’immagine, la voce e i contributi del Collaboratore esclusivamente nei limiti stabiliti dal presente accordo;
h. attribuire il credito professionale concordato, salvo impossibilità tecnica, errore involontario o particolari limiti imposti dal formato o dalla manifestazione;
i. adottare ragionevoli misure per proteggere i dati personali e i materiali raccolti;
j. eseguire gli adempimenti amministrativi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza eventualmente applicabili.
ARTICOLO 8 - SALUTE E SICUREZZA
- Il Produttore fornirà al Collaboratore le informazioni essenziali sui rischi connessi alle location, alle attrezzature e alle attività previste.
- Il Collaboratore si impegna a rispettare:
- le indicazioni del responsabile della produzione;
- le procedure di sicurezza;
- i divieti presenti nelle location;
- le istruzioni relative alle attrezzature;
- le eventuali procedure di emergenza.
- Il Collaboratore dovrà segnalare preventivamente eventuali limitazioni che possano incidere in modo rilevante e concreto sulla sicurezza delle attività assegnate, senza essere tenuto a comunicare informazioni sanitarie non necessarie.
- Ciascuna Parte può chiedere l’immediata sospensione di un’attività che presenti un pericolo serio o non adeguatamente gestito.
- Il Collaboratore non è obbligato a eseguire attività che ritenga ragionevolmente pericolose e che non siano state preventivamente illustrate e organizzate con adeguate misure di sicurezza.
- L’uso di droni, veicoli, impianti elettrici, armi sceniche, effetti speciali, macchinari, strutture sopraelevate o altre attrezzature specialistiche è consentito soltanto a persone competenti e, quando richiesto, abilitate.
- Il presente accordo non sostituisce eventuali documenti, valutazioni dei rischi, assicurazioni o adempimenti obbligatori previsti dalla legge.
ARTICOLO 9 - ATTREZZATURE E BENI PERSONALI
- Il Collaboratore utilizzerà le seguenti attrezzature proprie:
- Salvo diverso accordo scritto, le attrezzature personali restano di esclusiva proprietà del Collaboratore.
- Prima dell’uso potranno essere redatti un elenco e una descrizione dello stato delle attrezzature consegnate o portate sul set.
- Il Produttore non risponde del normale deterioramento derivante dall’uso concordato né di danni dovuti a difetti propri dell’attrezzatura.
- Restano ferme le responsabilità derivanti da dolo, colpa grave, uso non autorizzato o mancata adozione delle cautele concordate.
- Il Collaboratore non potrà affidare a terzi attrezzature ricevute dalla produzione senza autorizzazione.
ARTICOLO 10 - CONTRIBUTI CREATIVI E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE
- Il Collaboratore autorizza il Produttore a utilizzare, nell’ambito del Cortometraggio, i contributi creativi, artistici, tecnici o organizzativi realizzati specificamente in esecuzione del presente accordo.
- Qualora tali contributi siano tutelabili dal diritto d’autore o da diritti connessi, il Collaboratore concede al Produttore, a titolo gratuito e nei limiti massimi consentiti dalla legge, i relativi diritti di utilizzazione economica necessari alla produzione, postproduzione, promozione, distribuzione e conservazione del Cortometraggio.
- L’autorizzazione comprende, a titolo esemplificativo:
- fissazione e registrazione;
- riproduzione;
- montaggio;
- sincronizzazione;
- elaborazione e adattamento;
- correzione tecnica e cromatica;
- inserimento di effetti visivi e sonori;
- sottotitolazione;
- doppiaggio;
- traduzione;
- riduzione e realizzazione di trailer o teaser;
- distribuzione;
- proiezione pubblica e privata;
- partecipazione a festival e concorsi;
- comunicazione al pubblico;
- trasmissione televisiva;
- messa a disposizione online;
- pubblicazione su piattaforme digitali e social network;
- utilizzo didattico, culturale, promozionale e d’archivio;
- riproduzione di fotogrammi in locandine, programmi, cataloghi, siti e materiali stampa.
- I diritti sono concessi:
- per tutto il mondo;
- per la durata massima consentita dalla legge;
- attraverso mezzi e formati attualmente conosciuti o sviluppati successivamente;
- con facoltà per il Produttore di affidare distribuzione, promozione e sfruttamento a festival, emittenti, piattaforme, distributori, coproduttori e aventi causa.
- Il Produttore potrà montare, ridurre, adattare e combinare i contributi con altri materiali, purché non ne derivi un utilizzo illecito, denigratorio o lesivo della dignità e reputazione del Collaboratore.
- Restano in capo all’autore gli eventuali diritti morali inderogabili e inalienabili previsti dalla legge.
- Restano altresì salvi gli eventuali compensi o diritti economici inderogabili riconosciuti dalla legge.
- Qualora il contributo del Collaboratore assuma una rilevanza autoriale tale da richiedere una specifica disciplina di coautoria, elaborazione musicale, sceneggiatura, soggetto, fotografia, scenografia o altra opera creativa autonoma, le Parti si impegnano a sottoscrivere un accordo integrativo.
- Il Collaboratore garantisce che i materiali da lui autonomamente forniti sono originali o legittimamente utilizzabili e segnalerà per iscritto eventuali elementi appartenenti a terzi.
ARTICOLO 11 - PRESTAZIONE ARTISTICA DEGLI INTERPRETI
Il presente articolo si applica quando il Collaboratore partecipa come attore, comparsa, doppiatore, cantante, musicista, ballerino, presentatore o altro artista interprete o esecutore.
- Il Collaboratore autorizza la fissazione, registrazione e incorporazione nel Cortometraggio della propria interpretazione o esecuzione.
- Autorizza inoltre, nei limiti consentiti dalla legge:
- la riproduzione della prestazione;
- il montaggio e l’adattamento;
- la sincronizzazione con immagini, musiche e suoni;
- il doppiaggio e la sottotitolazione;
- la distribuzione;
- la proiezione;
- la comunicazione al pubblico;
- la trasmissione;
- la messa a disposizione online;
- l’utilizzo di estratti per trailer, teaser e promozione.
- L’autorizzazione è concessa a titolo gratuito, per tutto il mondo e per la durata massima consentita dalla legge, fatti salvi i diritti e compensi inderogabili eventualmente spettanti.
- Il Collaboratore autorizza il Produttore a scegliere liberamente le riprese da utilizzare e riconosce che non tutte le scene registrate dovranno necessariamente essere inserite nel montaggio finale.
- Il Collaboratore non acquisisce il diritto di approvare preventivamente il montaggio, il titolo definitivo, la musica, la grafica o la versione finale, salvo diverso accordo scritto.
- Il Produttore non potrà alterare la prestazione in modo da attribuire al Collaboratore dichiarazioni o comportamenti sostanzialmente diversi da quelli previsti e consapevolmente interpretati, quando ciò possa risultare ingannevole o lesivo della sua dignità.
ARTICOLO 12 - AUTORIZZAZIONE ALL’USO DI IMMAGINE, VOCE E NOME
- Quando il Collaboratore compare o è riconoscibile nelle riprese, autorizza il Produttore a registrare e utilizzare:
- immagine;
- volto;
- figura;
- voce;
- interpretazione;
- nome e cognome;
- eventuale nome d’arte;
- brevi informazioni biografiche preventivamente approvate.
- L’autorizzazione riguarda il Cortometraggio e i materiali direttamente collegati alla sua:
- lavorazione;
- documentazione;
- promozione;
- distribuzione;
- presentazione;
- partecipazione a festival;
- comunicazione stampa;
- archiviazione;
- diffusione didattica e culturale.
- L’immagine e la voce potranno essere utilizzate in:
- film completo;
- trailer e teaser;
- backstage;
- fotografie di scena;
- locandine;
- cataloghi;
- siti internet;
- social network;
- interviste;
- comunicati stampa;
- programmi di sala;
- materiali destinati a festival e distributori.
- L’autorizzazione è concessa a titolo gratuito, per tutto il mondo e per la durata massima consentita dalla legge.
- È vietato utilizzare immagine, voce o nome del Collaboratore per promuovere prodotti, servizi, partiti, movimenti, campagne o opere estranee al Cortometraggio senza una nuova autorizzazione scritta.
- L’autorizzazione non comprende, salvo separato consenso specifico:
- clonazione della voce;
- creazione di una replica digitale permanente;
- addestramento di sistemi di Intelligenza Artificiale sul volto o sulla voce;
- sostituzione integrale del volto;
- generazione di nuove interpretazioni mai eseguite;
- riutilizzo del personaggio digitale in opere audiovisive differenti;
- produzione di dichiarazioni sintetiche non pronunciate dal Collaboratore.
- Sono consentite le normali lavorazioni di postproduzione necessarie al Cortometraggio, comprese correzioni di colore, pulizia del suono, montaggio, stabilizzazione, riduzione del rumore, effetti visivi concordati, sottotitoli e doppiaggio.
- Qualsiasi impiego di tecniche generative che modifichi sostanzialmente identità, voce, volto o interpretazione dovrà essere descritto e autorizzato mediante accordo separato.
ARTICOLO 13 - CREDITI
- Nei titoli di coda il Collaboratore sarà indicato, compatibilmente con la natura e la durata dell’Opera, con il seguente credito:
Nome: _________________________________________________________
Ruolo: ________________________________________________________
- Il Produttore potrà adattare la formulazione del credito alle consuetudini tecniche e professionali della produzione.
- Nei trailer, nelle locandine, nei post social e negli altri materiali promozionali non è garantita la menzione di tutti i collaboratori, salvo diverso accordo scritto.
- Un’omissione involontaria del credito non comporterà automaticamente il ritiro delle copie già diffuse. Il Produttore, ricevuta la segnalazione, provvederà quando tecnicamente e ragionevolmente possibile alla correzione nelle versioni future.
- Il Collaboratore non potrà utilizzare il titolo, il logo o i materiali del Cortometraggio per finalità commerciali proprie senza autorizzazione.
- Dopo la prima diffusione pubblica autorizzata, il Collaboratore potrà indicare la partecipazione al Cortometraggio nel curriculum, nel portfolio professionale e nei propri profili, nel rispetto della riservatezza e senza pubblicare materiali non autorizzati.
ARTICOLO 14 - RISERVATEZZA E COMUNICAZIONE PUBBLICA
- Prima della presentazione ufficiale, il Collaboratore si impegna a non divulgare senza autorizzazione:
- sceneggiatura;
- finale o colpi di scena;
- riprese non montate;
- fotografie riservate;
- password e collegamenti privati;
- dati personali degli altri partecipanti;
- informazioni economiche o produttive;
- materiali musicali o grafici non ancora pubblicati.
- Il Collaboratore non potrà pubblicare fotografie, video, audio o dirette dal set senza il consenso del Produttore e delle persone riconoscibili.
- Non sono considerate riservate le informazioni già rese pubbliche dal Produttore.
- Il Collaboratore potrà condividere esclusivamente i materiali promozionali ufficialmente autorizzati.
- L’obbligo di riservatezza resterà valido anche dopo la conclusione della collaborazione per le informazioni che conservino natura riservata.
ARTICOLO 15 - CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEI MATERIALI
- Il Collaboratore consegnerà al Produttore i materiali realizzati per il Cortometraggio entro il ____ /____ /________ oppure entro ______ giorni dalla richiesta.
- La consegna potrà avvenire mediante:
☐ supporto fisico;
☐ trasferimento online;
☐ archivio condiviso;
☐ altro: ______________________________________________________.
- Il Collaboratore conserverà una copia di sicurezza fino alla conferma della corretta ricezione, quando tecnicamente possibile.
- Dopo la consegna, il Collaboratore non potrà utilizzare o distribuire autonomamente riprese, tracce audio, fotografie o altri materiali produttivi, salvo autorizzazione scritta.
- I materiali personali preesistenti, espressamente indicati nell’Allegato A, rimarranno di proprietà del Collaboratore, ferme restando le licenze concesse per il Cortometraggio.
ARTICOLO 16 - RINVIO, INTERRUZIONE O MANCATA REALIZZAZIONE
- Il Collaboratore riconosce che una produzione audiovisiva può essere rinviata, modificata, interrotta o non completata per motivi artistici, economici, tecnici, meteorologici, sanitari, autorizzativi o di forza maggiore.
- Il Produttore non garantisce:
- il completamento del Cortometraggio;
- l’inserimento di tutte le scene;
- la distribuzione commerciale;
- la selezione nei festival;
- l’ottenimento di premi;
- la pubblicazione entro una data determinata.
- In caso di rinvio o cancellazione, rimarranno rimborsabili le sole spese già autorizzate, effettivamente sostenute e non recuperabili.
- La mancata utilizzazione della prestazione o dei materiali non dà diritto a compensi o risarcimenti, salvo responsabilità derivanti da dolo, colpa grave o violazione di obblighi inderogabili.
ARTICOLO 17 - RECESSO E RISOLUZIONE
- Ciascuna Parte potrà recedere dalla collaborazione prima della realizzazione della prestazione, dandone comunicazione scritta con un preavviso ragionevole.
- Quando le date di ripresa siano già state confermate, il Collaboratore si impegna, salvo giustificato motivo, a comunicare il recesso almeno ______ giorni prima.
- Ciascuna Parte potrà interrompere immediatamente il rapporto per giusta causa, grave inadempimento, comportamento pericoloso, molestia, violenza, discriminazione, violazione della riservatezza o perdita del necessario rapporto fiduciario.
- In caso di recesso del Collaboratore dopo l’esecuzione delle riprese, il Produttore potrà continuare a utilizzare il materiale già legittimamente registrato secondo il presente accordo, salvo che sussistano gravi ragioni giuridiche contrarie.
- Il Produttore potrà sostituire il Collaboratore per le attività non ancora eseguite.
- Restano dovuti gli eventuali rimborsi per spese autorizzate e documentate già sostenute.
- Gli articoli relativi a diritti, immagine, riservatezza, dati personali e materiali già consegnati continueranno a produrre effetti anche dopo la conclusione del rapporto, nei limiti previsti.
ARTICOLO 18 - DICHIARAZIONI E GARANZIE
Il Collaboratore dichiara:
a. di essere maggiorenne e capace di sottoscrivere il presente accordo;
b. di partecipare liberamente e consapevolmente;
c. di avere comunicato correttamente il proprio nome e i propri dati;
d. di non avere assunto obblighi incompatibili con la partecipazione al progetto;
e. di non consegnare materiali illeciti o utilizzati senza autorizzazione;
f. di segnalare eventuali vincoli contrattuali, professionali o di esclusiva;
g. di avere letto e compreso tutte le clausole.
Il Produttore dichiara:
a. di utilizzare la prestazione e i materiali conformemente al presente accordo;
b. di non impiegare consapevolmente il materiale in contesti illeciti o lesivi della dignità del Collaboratore;
c. di informare il Collaboratore di modifiche sostanziali alla natura del progetto;
d. di conservare il presente accordo e i dati personali con adeguata riservatezza.
ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Il titolare del trattamento è:
Nome/denominazione: ___________________________________________
Indirizzo: ____________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________
- I dati personali del Collaboratore saranno trattati per:
- gestione del rapporto di collaborazione;
- organizzazione della produzione;
- comunicazioni operative;
- adempimenti amministrativi, assicurativi, fiscali o previdenziali;
- gestione dei crediti;
- esercizio e difesa di diritti;
- produzione, distribuzione e promozione del Cortometraggio nei limiti autorizzati.
- Potranno essere trattati:
- dati anagrafici;
- recapiti;
- codice fiscale;
- ruolo;
- disponibilità;
- dati contenuti nel contratto;
- fotografie;
- registrazioni audio e video;
- immagine e voce;
- documenti di spesa;
- dati tecnici necessari alla produzione.
- I dati potranno essere comunicati, nei limiti necessari, a:
- componenti autorizzati della produzione;
- consulenti;
- assicurazioni;
- enti pubblici;
- festival;
- distributori;
- piattaforme;
- emittenti;
- fornitori tecnici;
- autorità competenti.
- I dati contrattuali saranno conservati per il tempo necessario alla gestione del progetto e alla tutela dei diritti delle Parti. I materiali audiovisivi destinati a far parte dell’Opera o dell’archivio produttivo potranno essere conservati stabilmente.
- Il Collaboratore potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa applicabile rivolgendosi al titolare del trattamento.
- L’eventuale revoca di un consenso privacy non pregiudica la liceità dei trattamenti già effettuati né i trattamenti fondati sull’esecuzione del contratto, su obblighi di legge o su altra idonea base giuridica.
- Quando necessario, al Collaboratore sarà consegnata una più completa informativa sul trattamento dei dati personali.
ARTICOLO 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO
- Il Produttore potrà affidare o trasferire a coproduttori, distributori, emittenti, festival, piattaforme o aventi causa i diritti necessari allo sfruttamento del Cortometraggio.
- Tale trasferimento non potrà ampliare l’autorizzazione all’uso dell’immagine e della voce oltre le finalità previste dal presente accordo.
- Il Collaboratore non potrà trasferire a terzi le attività personali oggetto della collaborazione senza il consenso del Produttore.
ARTICOLO 21 - MODIFICHE DELL’ACCORDO
- Qualsiasi modifica sostanziale dovrà risultare da atto scritto sottoscritto dalle Parti o da comunicazione elettronica inequivocabilmente accettata.
- Le modifiche potranno riguardare, fra l’altro:
- ruolo;
- mansioni;
- date;
- rimborsi;
- crediti;
- utilizzi ulteriori;
- impiego di tecnologie generative;
- partecipazione economica;
- scene intime o rischiose.
- L’eventuale nullità o inefficacia di una singola clausola non comporterà automaticamente la nullità dell’intero accordo, quando le restanti disposizioni possano continuare a operare autonomamente.
ARTICOLO 22 - LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE
- Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.
- In caso di controversia, le Parti si impegnano preliminarmente a cercare una soluzione bonaria mediante comunicazione scritta e confronto diretto.
- Quando previsto dalla legge o ritenuto opportuno, le Parti potranno ricorrere a negoziazione assistita, mediazione o altro procedimento di composizione amichevole.
- Per le controversie non risolte sarà competente il giudice individuato secondo le norme inderogabili applicabili.
ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI
- Il presente accordo, comprese le premesse e gli allegati, costituisce l’intera intesa fra le Parti relativamente alla collaborazione descritta.
- Il Collaboratore dichiara di avere ricevuto una copia del documento.
- L’accordo può essere sottoscritto in più copie e, quando ammesso, mediante firma elettronica o scambio di copie firmate.
- Eventuali accordi verbali precedenti devono intendersi superati dal presente testo, salvo che siano espressamente richiamati.
- Il presente modello non è utilizzabile senza adattamenti per collaboratori minorenni, per i quali sono necessari il coinvolgimento dei titolari della responsabilità genitoriale e la verifica degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.
LUOGO, DATA E FIRME
Luogo ______________________________________
Data ____ /____ /________
Il Produttore/Organizzatore
Nome e cognome _________________________________________________
Firma __________________________________________________________
Il Collaboratore
Nome e cognome _________________________________________________
Firma __________________________________________________________
APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, il Collaboratore dichiara di avere letto e di approvare specificamente le seguenti clausole:
- articolo 2, gratuità e assenza di partecipazione automatica ai ricavi;
- articolo 4, modificazione del calendario;
- articolo 5, limiti al rimborso delle spese;
- articolo 9, uso delle attrezzature;
- articolo 10, concessione dei diritti di utilizzazione;
- articolo 11, utilizzo della prestazione artistica;
- articolo 12, utilizzo di immagine, voce e nome;
- articolo 13, crediti e omissioni involontarie;
- articolo 14, riservatezza;
- articolo 16, rinvio, interruzione e mancata realizzazione;
- articolo 17, recesso, sostituzione e utilizzazione del materiale già registrato;
- articolo 20, trasferimento dei diritti a distributori e aventi causa;
- articolo 22, legge applicabile e controversie.
Il Collaboratore
Nome e cognome _________________________________________________
Firma specifica __________________________________________________
ALLEGATO A: SCHEDA INDIVIDUALE DELLA COLLABORAZIONE
Cortometraggio
Titolo __________________________________________________________
Collaboratore
Nome e cognome _________________________________________________
* Ruolo
Reparto
☐ Regia
☐ Produzione
☐ Recitazione
☐ Fotografia
☐ Macchina
☐ Luci
☐ Suono
☐ Scenografia
☐ Costumi e trucco
☐ Montaggio
☐ Postproduzione
☐ Musica
☐ Fotografia di scena
☐ Comunicazione
☐ Altro: ______________________________________________________
Mansioni concordate
________________________________________________________________.
Date previste
________________________________________________________________.
Luoghi previsti
________________________________________________________________.
Materiali o attrezzature personali
________________________________________________________________.
Spese autorizzate e limite
________________________________________________________________.
Credito concordato
________________________________________________________________.
Materiali preesistenti concessi in uso
________________________________________________________________.
Eventuali limitazioni o condizioni particolari
________________________________________________________________.
Uso di tecnologie generative sulla prestazione
☐ Non previsto.
☐ Previsto esclusivamente per normali interventi tecnici di postproduzione.
☐ Regolato da separata autorizzazione scritta.
Recapito di emergenza facoltativo
Nome ______________________________________
Telefono ___________________________________
Relazione __________________________________
Luogo e data _________________________________
Firma del Produttore __________________________
Firma del Collaboratore _______________________
ALLEGATO B: DICHIARAZIONE SPECIFICA PER CHI COMPARE NELLE RIPRESE
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, dopo avere letto gli articoli 11 e 12 dell’accordo:
☐ autorizza la registrazione e l’utilizzo della propria immagine, voce e interpretazione nel Cortometraggio;
☐ autorizza l’utilizzo di fotografie e brevi estratti per la promozione del Cortometraggio;
☐ autorizza l’inserimento nel backstage;
☐ non autorizza l’inserimento nel backstage, salvo immagini nelle quali non risulti riconoscibile;
☐ autorizza l’indicazione del proprio nome e ruolo nei crediti;
☐ autorizza l’uso del seguente nome d’arte: ___________________________;
☐ non autorizza la clonazione della voce, la replica digitale, l’addestramento di sistemi di IA o la creazione di nuove interpretazioni sintetiche;
☐ autorizza esclusivamente gli interventi generativi descritti nel seguente accordo separato:
________________________________________________________________.
Luogo ______________________________________
Data ____ /____ /________
Firma del Collaboratore __________________________________________
Firma del Produttore _____________________________________________
Nota bene: Prima di utilizzarlo
Il contratto deve essere compilato individualmente: non è sufficiente far firmare a tutti una copia identica senza indicare ruolo, mansioni, giornate, spese, credito e materiali forniti. Per un tecnico che non compare nelle riprese, gli articoli sull’immagine possono essere dichiarati “non applicabili”; per un attore devono invece essere compilati anche l’articolo 11, l’articolo 12 e l’Allegato B.
L’informativa privacy deve indicare chiaramente titolare, finalità, basi giuridiche, destinatari e conservazione dei dati. Il GDPR richiede trasparenza ed una base giuridica appropriata; il Garante ha inoltre ribadito che, quando si utilizza il consenso per fotografie e riprese promozionali, devono essere spiegate anche le modalità della sua eventuale revoca.
Per minorenni, scene intime, stunt, uso di armi sceniche, animali, droni, musica originale, co-sceneggiatori, compositori o collaboratori che investono denaro, questo modello deve essere integrato da accordi specifici. Prima delle riprese è particolarmente importante far verificare da un consulente del lavoro gli adempimenti INPS/Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e da un avvocato le cessioni autoriali più rilevanti.







