Il modello seguente è predisposto per un cortometraggio indipendente realizzato in Italia. È strutturato come accordo atipico di collaborazione gratuita, fondato sull’autonomia contrattuale: l’articolo 2222 del Codice civile disciplina infatti il contratto d’opera svolto senza subordinazione ma “verso un corrispettivo”, mentre un accordo realmente gratuito deve essere costruito con particolare attenzione e non può servire a mascherare un rapporto di lavoro.

La sola firma del contratto non esonera automaticamente il produttore dagli adempimenti previdenziali, assicurativi o relativi all’agibilità dei lavoratori dello spettacolo. L’INPS limita il certificato di agibilità “a titolo gratuito” a specifici eventi benefici, sociali o di solidarietà, con gratuità documentata: per un normale cortometraggio, anche non commerciale, è quindi prudente verificare preventivamente la posizione di attori e maestranze con un consulente del lavoro competente nel settore spettacolo.

Per attori, doppiatori, musicisti e altri interpreti occorre disciplinare anche la fissazione e lo sfruttamento della prestazione; per tutti coloro che compaiono nelle riprese serve un’autorizzazione espressa all’uso di immagine, voce e nome. Le opere cinematografiche e le prestazioni degli artisti interpreti sono tutelate dalla legge sul diritto d’autore, mentre l’abuso dell’immagine altrui è protetto anche dall’articolo 10 del Codice civile.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE ARTISTICA O TECNICA
A TITOLO GRATUITO

Per la realizzazione di un cortometraggio

Titolo provvisorio o definitivo dell’opera

“________________________________________________________”

TRA

Il/La Sig./Sig.ra ____________________________________,
nato/a a __________________________________ il ____ / ____/____,

codice fiscale _________________________________________________,
residente in _________________________________________________,
via/piazza ______________________________________________ n. _____,
e-mail _________________________________________________,
telefono ________________________________________________,

in qualità di:

☐ produttore/organizzatore del cortometraggio;
☐ regista e produttore indipendente;
☐ legale rappresentante dell’associazione/società ____________________________,
con sede in _________________________________________________,
codice fiscale/partita IVA _________________________________________________,

di seguito denominato/a “Produttore” o “Organizzatore”,

E

Il/La Sig./Sig.ra ____________________________________,
nato/a a __________________________________ il ____ / ____/____,

codice fiscale _________________________________________________,
residente in _________________________________________________,
via/piazza ______________________________________________ n. _____,
e-mail _________________________________________________,
telefono ________________________________________________,

di seguito denominato/a “Collaboratore”,

congiuntamente denominate anche “Parti”.

PREMESSE

a. Il Produttore intende realizzare un cortometraggio, provvisoriamente o definitivamente intitolato “________________________________________”, di seguito denominato “Cortometraggio” o “Opera”;

b. il Cortometraggio è un progetto audiovisivo indipendente di genere ________________________________, della durata indicativa di __________ minuti;

c. il Collaboratore ha manifestato liberamente il proprio interesse a partecipare al progetto, mettendo a disposizione le proprie capacità artistiche, tecniche, organizzative o professionali;

d. le Parti intendono regolare per iscritto contenuto, limiti e condizioni della collaborazione;

e. il Collaboratore dichiara di avere ricevuto informazioni sufficienti sulla natura del progetto, sul ruolo proposto, sulle attività previste e sul carattere gratuito della collaborazione;

f. le Parti dichiarano che la collaborazione è fondata su una scelta libera e consapevole e non è destinata a occultare un rapporto di lavoro subordinato o un rapporto professionale oneroso;

g. le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

  1. Il Collaboratore si rende disponibile a partecipare alla preparazione, realizzazione e/o postproduzione del Cortometraggio nel seguente ruolo:

________________________________________________________________

  1. Le mansioni e le attività principali affidate al Collaboratore sono:
  • ________________________________________________________________;
  • ________________________________________________________________;
  • ________________________________________________________________;
  • ________________________________________________________________.
  1. Le attività potranno comprendere, secondo il ruolo indicato:
  • riunioni preparatorie;
  • sopralluoghi;
  • prove tecniche o artistiche;
  • letture della sceneggiatura;
  • prove con gli attori;
  • preparazione di costumi, oggetti, scenografie o attrezzature;
  • riprese audiovisive;
  • registrazioni sonore;
  • montaggio e postproduzione;
  • preparazione di fotografie di scena o materiali promozionali;
  • partecipazione, se concordata, a presentazioni o proiezioni del Cortometraggio.
  1. Il Collaboratore non è tenuto a eseguire attività sostanzialmente diverse da quelle concordate, salvo successivo accordo scritto fra le Parti.
  2. Eventuali scene o attività comprendenti nudità, intimità, contatto fisico particolare, acrobazie, uso di armi sceniche, guida pericolosa, effetti speciali, animali, fuoco, acqua, altezza o altre condizioni di rischio dovranno essere oggetto di separata informazione e specifica accettazione scritta. La firma del presente accordo non costituisce accettazione preventiva di tali attività.

ARTICOLO 2 - NATURA GRATUITA DELLA COLLABORAZIONE

  1. La collaborazione è prestata a titolo integralmente gratuito, senza diritto a stipendio, salario, cachet, onorario, gettone, indennità di presenza o altro compenso economico, salvo quanto eventualmente imposto da disposizioni inderogabili di legge.
  2. Il Collaboratore dichiara di avere compreso e accettato la gratuità della partecipazione prima dell’inizio delle attività.
  3. La gratuità riguarda le attività descritte nel presente accordo e nella scheda allegata. Eventuali incarichi ulteriori, sostanzialmente diversi o successivi dovranno essere concordati separatamente.
  4. Il Collaboratore non acquisisce automaticamente alcuna percentuale sugli eventuali ricavi, premi, contributi, vendite, licenze, sponsorizzazioni o altri proventi derivanti dal Cortometraggio.
  5. Restano impregiudicati gli eventuali diritti a compensi, equi compensi, remunerazioni o partecipazioni economiche riconosciuti come inderogabili dalla legge agli autori, agli artisti interpreti o esecutori o ad altre categorie tutelate.
  6. Qualora le Parti intendano riconoscere successivamente un compenso, una percentuale o un premio, dovranno sottoscrivere un accordo integrativo scritto.
  7. Il Produttore si impegna a verificare e, quando necessario, adempiere agli obblighi previdenziali, contributivi, assicurativi, amministrativi e di agibilità applicabili alla specifica attività, indipendentemente dalla qualificazione attribuita dalle Parti al presente accordo.

ARTICOLO 3 - ASSENZA DI SUBORDINAZIONE

  1. Il presente accordo non costituisce, di per sé, un contratto di lavoro subordinato, un’assunzione, una collaborazione coordinata e continuativa o un rapporto professionale oneroso.
  2. Il Collaboratore partecipa al progetto con autonomia compatibile con il ruolo assunto e con le esigenze creative, tecniche e organizzative proprie di una produzione cinematografica.
  3. Il necessario coordinamento con il regista, il direttore di produzione, i responsabili di reparto e gli altri componenti della troupe non attribuisce al Produttore poteri disciplinari ulteriori rispetto a quelli indispensabili per:
  • realizzare il Cortometraggio;
  • rispettare il piano di lavorazione;
  • coordinare le attività della troupe;
  • garantire la continuità artistica e tecnica;
  • tutelare salute e sicurezza;
  • rispettare leggi, permessi e regolamenti delle location.
  1. Le Parti riconoscono che la qualificazione giuridica del rapporto dipende anche dalle concrete modalità con cui esso viene effettivamente svolto e non soltanto dal titolo attribuito al presente documento.
  2. Qualora le modalità effettive della collaborazione assumano caratteristiche incompatibili con la gratuità o con l’assenza di subordinazione, le Parti si impegnano a sospendere l’attività e a regolarizzare il rapporto secondo la normativa applicabile.

ARTICOLO 4 - DURATA, DATE E LUOGHI DELLA COLLABORAZIONE

  1. La collaborazione avrà indicativamente inizio il ____ /____ /________ e terminerà il ____ /____ /________, salvo proroghe concordate.
  2. Le giornate o i periodi indicativamente previsti sono:
  1. Le attività potranno svolgersi presso:
  1. Le date, gli orari e i luoghi definitivi saranno comunicati mediante:

☐ e-mail;
☐ messaggio telefonico;
☐ piano di lavorazione;
☐ ordine del giorno;
☐ altro: ______________________________________________________.

  1. Il Collaboratore comunicherà tempestivamente eventuali impedimenti sopravvenuti.
  2. Il Produttore potrà modificare il calendario per esigenze artistiche, tecniche, meteorologiche, logistiche, sanitarie, autorizzative o di forza maggiore, dandone comunicazione non appena ragionevolmente possibile.
  3. Eventuali giornate aggiuntive, riprese integrative, rifacimenti, doppiaggi o attività di postproduzione saranno concordati separatamente, anche mediante comunicazione scritta elettronica.

ARTICOLO 5 - RIMBORSO DELLE SPESE

  1. La gratuità della collaborazione non impedisce il rimborso di spese effettivamente sostenute nell’interesse della produzione.
  2. Saranno rimborsabili esclusivamente le spese:
  • preventivamente autorizzate dal Produttore;
  • necessarie allo svolgimento dell’incarico;
  • adeguatamente documentate mediante ricevuta, fattura, biglietto o altra prova idonea.
  1. Le categorie di spesa autorizzabili sono:

☐ trasporto;
☐ carburante e pedaggi;
☐ vitto;
☐ pernottamento;
☐ acquisto o noleggio di materiali;
☐ spedizioni;
☐ parcheggio;
☐ altro: ______________________________________________________.

  1. Il limite massimo autorizzato, salvo ulteriore approvazione scritta, è pari a euro __________________.
  2. I rimborsi documentati non costituiscono compenso per l’attività prestata.
  3. Non saranno riconosciuti rimborsi forfettari o spese non autorizzate, salvo situazioni urgenti adeguatamente giustificate e successivamente approvate dal Produttore.
  4. Il rimborso sarà effettuato entro ______ giorni dalla consegna della documentazione completa.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DEL COLLABORATORE

Il Collaboratore si impegna a:

a. svolgere le attività concordate con correttezza, diligenza e collaborazione;

b. rispettare, nei limiti del ruolo assunto, la sceneggiatura, il piano di lavorazione e le indicazioni artistiche e tecniche del regista e dei responsabili di reparto;

c. presentarsi nelle date concordate con ragionevole puntualità;

d. comunicare tempestivamente ritardi, indisponibilità o impedimenti;

e. utilizzare con cura attrezzature, ambienti, costumi, oggetti di scena e materiali affidati;

f. non utilizzare attrezzature per le quali non possieda competenze o autorizzazioni adeguate;

g. rispettare le disposizioni relative alla sicurezza e segnalare immediatamente condizioni di pericolo;

h. mantenere un comportamento rispettoso della dignità e dell’incolumità degli altri partecipanti;

i. non assumere alcol, sostanze stupefacenti o sostanze incompatibili con lo svolgimento sicuro delle attività;

j. non divulgare materiali riservati secondo quanto previsto dal presente accordo;

k. consegnare al Produttore, nei tempi concordati, i materiali realizzati per il progetto;

l. non inserire nel Cortometraggio opere, musiche, fotografie, filmati, marchi, software o altri materiali di terzi senza preventiva autorizzazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL PRODUTTORE

Il Produttore si impegna a:

a. informare il Collaboratore sulla natura del progetto e sulle attività richieste;

b. comunicare ragionevolmente date, luoghi e orari;

c. mettere a disposizione, secondo gli accordi, sceneggiatura, materiali e indicazioni necessarie;

d. organizzare il set e le attività in modo compatibile con la tutela della salute, della sicurezza e della dignità delle persone;

e. non richiedere attività pericolose, intime o sostanzialmente diverse senza specifico accordo;

f. rimborsare le spese autorizzate e documentate;

g. utilizzare la prestazione, l’immagine, la voce e i contributi del Collaboratore esclusivamente nei limiti stabiliti dal presente accordo;

h. attribuire il credito professionale concordato, salvo impossibilità tecnica, errore involontario o particolari limiti imposti dal formato o dalla manifestazione;

i. adottare ragionevoli misure per proteggere i dati personali e i materiali raccolti;

j. eseguire gli adempimenti amministrativi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza eventualmente applicabili.

ARTICOLO 8 - SALUTE E SICUREZZA

  1. Il Produttore fornirà al Collaboratore le informazioni essenziali sui rischi connessi alle location, alle attrezzature e alle attività previste.
  2. Il Collaboratore si impegna a rispettare:
  • le indicazioni del responsabile della produzione;
  • le procedure di sicurezza;
  • i divieti presenti nelle location;
  • le istruzioni relative alle attrezzature;
  • le eventuali procedure di emergenza.
  1. Il Collaboratore dovrà segnalare preventivamente eventuali limitazioni che possano incidere in modo rilevante e concreto sulla sicurezza delle attività assegnate, senza essere tenuto a comunicare informazioni sanitarie non necessarie.
  2. Ciascuna Parte può chiedere l’immediata sospensione di un’attività che presenti un pericolo serio o non adeguatamente gestito.
  3. Il Collaboratore non è obbligato a eseguire attività che ritenga ragionevolmente pericolose e che non siano state preventivamente illustrate e organizzate con adeguate misure di sicurezza.
  4. L’uso di droni, veicoli, impianti elettrici, armi sceniche, effetti speciali, macchinari, strutture sopraelevate o altre attrezzature specialistiche è consentito soltanto a persone competenti e, quando richiesto, abilitate.
  5. Il presente accordo non sostituisce eventuali documenti, valutazioni dei rischi, assicurazioni o adempimenti obbligatori previsti dalla legge.

ARTICOLO 9 - ATTREZZATURE E BENI PERSONALI

  1. Il Collaboratore utilizzerà le seguenti attrezzature proprie:
  1. Salvo diverso accordo scritto, le attrezzature personali restano di esclusiva proprietà del Collaboratore.
  2. Prima dell’uso potranno essere redatti un elenco e una descrizione dello stato delle attrezzature consegnate o portate sul set.
  3. Il Produttore non risponde del normale deterioramento derivante dall’uso concordato né di danni dovuti a difetti propri dell’attrezzatura.
  4. Restano ferme le responsabilità derivanti da dolo, colpa grave, uso non autorizzato o mancata adozione delle cautele concordate.
  5. Il Collaboratore non potrà affidare a terzi attrezzature ricevute dalla produzione senza autorizzazione.

ARTICOLO 10 - CONTRIBUTI CREATIVI E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE

  1. Il Collaboratore autorizza il Produttore a utilizzare, nell’ambito del Cortometraggio, i contributi creativi, artistici, tecnici o organizzativi realizzati specificamente in esecuzione del presente accordo.
  2. Qualora tali contributi siano tutelabili dal diritto d’autore o da diritti connessi, il Collaboratore concede al Produttore, a titolo gratuito e nei limiti massimi consentiti dalla legge, i relativi diritti di utilizzazione economica necessari alla produzione, postproduzione, promozione, distribuzione e conservazione del Cortometraggio.
  3. L’autorizzazione comprende, a titolo esemplificativo:
  • fissazione e registrazione;
  • riproduzione;
  • montaggio;
  • sincronizzazione;
  • elaborazione e adattamento;
  • correzione tecnica e cromatica;
  • inserimento di effetti visivi e sonori;
  • sottotitolazione;
  • doppiaggio;
  • traduzione;
  • riduzione e realizzazione di trailer o teaser;
  • distribuzione;
  • proiezione pubblica e privata;
  • partecipazione a festival e concorsi;
  • comunicazione al pubblico;
  • trasmissione televisiva;
  • messa a disposizione online;
  • pubblicazione su piattaforme digitali e social network;
  • utilizzo didattico, culturale, promozionale e d’archivio;
  • riproduzione di fotogrammi in locandine, programmi, cataloghi, siti e materiali stampa.
  1. I diritti sono concessi:
  • per tutto il mondo;
  • per la durata massima consentita dalla legge;
  • attraverso mezzi e formati attualmente conosciuti o sviluppati successivamente;
  • con facoltà per il Produttore di affidare distribuzione, promozione e sfruttamento a festival, emittenti, piattaforme, distributori, coproduttori e aventi causa.
  1. Il Produttore potrà montare, ridurre, adattare e combinare i contributi con altri materiali, purché non ne derivi un utilizzo illecito, denigratorio o lesivo della dignità e reputazione del Collaboratore.
  2. Restano in capo all’autore gli eventuali diritti morali inderogabili e inalienabili previsti dalla legge.
  3. Restano altresì salvi gli eventuali compensi o diritti economici inderogabili riconosciuti dalla legge.
  4. Qualora il contributo del Collaboratore assuma una rilevanza autoriale tale da richiedere una specifica disciplina di coautoria, elaborazione musicale, sceneggiatura, soggetto, fotografia, scenografia o altra opera creativa autonoma, le Parti si impegnano a sottoscrivere un accordo integrativo.
  5. Il Collaboratore garantisce che i materiali da lui autonomamente forniti sono originali o legittimamente utilizzabili e segnalerà per iscritto eventuali elementi appartenenti a terzi.

ARTICOLO 11 - PRESTAZIONE ARTISTICA DEGLI INTERPRETI

Il presente articolo si applica quando il Collaboratore partecipa come attore, comparsa, doppiatore, cantante, musicista, ballerino, presentatore o altro artista interprete o esecutore.

  1. Il Collaboratore autorizza la fissazione, registrazione e incorporazione nel Cortometraggio della propria interpretazione o esecuzione.
  2. Autorizza inoltre, nei limiti consentiti dalla legge:
  • la riproduzione della prestazione;
  • il montaggio e l’adattamento;
  • la sincronizzazione con immagini, musiche e suoni;
  • il doppiaggio e la sottotitolazione;
  • la distribuzione;
  • la proiezione;
  • la comunicazione al pubblico;
  • la trasmissione;
  • la messa a disposizione online;
  • l’utilizzo di estratti per trailer, teaser e promozione.
  1. L’autorizzazione è concessa a titolo gratuito, per tutto il mondo e per la durata massima consentita dalla legge, fatti salvi i diritti e compensi inderogabili eventualmente spettanti.
  2. Il Collaboratore autorizza il Produttore a scegliere liberamente le riprese da utilizzare e riconosce che non tutte le scene registrate dovranno necessariamente essere inserite nel montaggio finale.
  3. Il Collaboratore non acquisisce il diritto di approvare preventivamente il montaggio, il titolo definitivo, la musica, la grafica o la versione finale, salvo diverso accordo scritto.
  4. Il Produttore non potrà alterare la prestazione in modo da attribuire al Collaboratore dichiarazioni o comportamenti sostanzialmente diversi da quelli previsti e consapevolmente interpretati, quando ciò possa risultare ingannevole o lesivo della sua dignità.

ARTICOLO 12 - AUTORIZZAZIONE ALL’USO DI IMMAGINE, VOCE E NOME

  1. Quando il Collaboratore compare o è riconoscibile nelle riprese, autorizza il Produttore a registrare e utilizzare:
  • immagine;
  • volto;
  • figura;
  • voce;
  • interpretazione;
  • nome e cognome;
  • eventuale nome d’arte;
  • brevi informazioni biografiche preventivamente approvate.
  1. L’autorizzazione riguarda il Cortometraggio e i materiali direttamente collegati alla sua:
  • lavorazione;
  • documentazione;
  • promozione;
  • distribuzione;
  • presentazione;
  • partecipazione a festival;
  • comunicazione stampa;
  • archiviazione;
  • diffusione didattica e culturale.
  1. L’immagine e la voce potranno essere utilizzate in:
  • film completo;
  • trailer e teaser;
  • backstage;
  • fotografie di scena;
  • locandine;
  • cataloghi;
  • siti internet;
  • social network;
  • interviste;
  • comunicati stampa;
  • programmi di sala;
  • materiali destinati a festival e distributori.
  1. L’autorizzazione è concessa a titolo gratuito, per tutto il mondo e per la durata massima consentita dalla legge.
  2. È vietato utilizzare immagine, voce o nome del Collaboratore per promuovere prodotti, servizi, partiti, movimenti, campagne o opere estranee al Cortometraggio senza una nuova autorizzazione scritta.
  3. L’autorizzazione non comprende, salvo separato consenso specifico:
  • clonazione della voce;
  • creazione di una replica digitale permanente;
  • addestramento di sistemi di Intelligenza Artificiale sul volto o sulla voce;
  • sostituzione integrale del volto;
  • generazione di nuove interpretazioni mai eseguite;
  • riutilizzo del personaggio digitale in opere audiovisive differenti;
  • produzione di dichiarazioni sintetiche non pronunciate dal Collaboratore.
  1. Sono consentite le normali lavorazioni di postproduzione necessarie al Cortometraggio, comprese correzioni di colore, pulizia del suono, montaggio, stabilizzazione, riduzione del rumore, effetti visivi concordati, sottotitoli e doppiaggio.
  2. Qualsiasi impiego di tecniche generative che modifichi sostanzialmente identità, voce, volto o interpretazione dovrà essere descritto e autorizzato mediante accordo separato.

ARTICOLO 13 - CREDITI

  1. Nei titoli di coda il Collaboratore sarà indicato, compatibilmente con la natura e la durata dell’Opera, con il seguente credito:

Nome: _________________________________________________________

Ruolo: ________________________________________________________

  1. Il Produttore potrà adattare la formulazione del credito alle consuetudini tecniche e professionali della produzione.
  2. Nei trailer, nelle locandine, nei post social e negli altri materiali promozionali non è garantita la menzione di tutti i collaboratori, salvo diverso accordo scritto.
  3. Un’omissione involontaria del credito non comporterà automaticamente il ritiro delle copie già diffuse. Il Produttore, ricevuta la segnalazione, provvederà quando tecnicamente e ragionevolmente possibile alla correzione nelle versioni future.
  4. Il Collaboratore non potrà utilizzare il titolo, il logo o i materiali del Cortometraggio per finalità commerciali proprie senza autorizzazione.
  5. Dopo la prima diffusione pubblica autorizzata, il Collaboratore potrà indicare la partecipazione al Cortometraggio nel curriculum, nel portfolio professionale e nei propri profili, nel rispetto della riservatezza e senza pubblicare materiali non autorizzati.

ARTICOLO 14 - RISERVATEZZA E COMUNICAZIONE PUBBLICA

  1. Prima della presentazione ufficiale, il Collaboratore si impegna a non divulgare senza autorizzazione:
  • sceneggiatura;
  • finale o colpi di scena;
  • riprese non montate;
  • fotografie riservate;
  • password e collegamenti privati;
  • dati personali degli altri partecipanti;
  • informazioni economiche o produttive;
  • materiali musicali o grafici non ancora pubblicati.
  1. Il Collaboratore non potrà pubblicare fotografie, video, audio o dirette dal set senza il consenso del Produttore e delle persone riconoscibili.
  2. Non sono considerate riservate le informazioni già rese pubbliche dal Produttore.
  3. Il Collaboratore potrà condividere esclusivamente i materiali promozionali ufficialmente autorizzati.
  4. L’obbligo di riservatezza resterà valido anche dopo la conclusione della collaborazione per le informazioni che conservino natura riservata.

ARTICOLO 15 - CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEI MATERIALI

  1. Il Collaboratore consegnerà al Produttore i materiali realizzati per il Cortometraggio entro il ____ /____ /________ oppure entro ______ giorni dalla richiesta.
  2. La consegna potrà avvenire mediante:

☐ supporto fisico;
☐ trasferimento online;
☐ archivio condiviso;
☐ altro: ______________________________________________________.

  1. Il Collaboratore conserverà una copia di sicurezza fino alla conferma della corretta ricezione, quando tecnicamente possibile.
  2. Dopo la consegna, il Collaboratore non potrà utilizzare o distribuire autonomamente riprese, tracce audio, fotografie o altri materiali produttivi, salvo autorizzazione scritta.
  3. I materiali personali preesistenti, espressamente indicati nell’Allegato A, rimarranno di proprietà del Collaboratore, ferme restando le licenze concesse per il Cortometraggio.

ARTICOLO 16 - RINVIO, INTERRUZIONE O MANCATA REALIZZAZIONE

  1. Il Collaboratore riconosce che una produzione audiovisiva può essere rinviata, modificata, interrotta o non completata per motivi artistici, economici, tecnici, meteorologici, sanitari, autorizzativi o di forza maggiore.
  2. Il Produttore non garantisce:
  • il completamento del Cortometraggio;
  • l’inserimento di tutte le scene;
  • la distribuzione commerciale;
  • la selezione nei festival;
  • l’ottenimento di premi;
  • la pubblicazione entro una data determinata.
  1. In caso di rinvio o cancellazione, rimarranno rimborsabili le sole spese già autorizzate, effettivamente sostenute e non recuperabili.
  2. La mancata utilizzazione della prestazione o dei materiali non dà diritto a compensi o risarcimenti, salvo responsabilità derivanti da dolo, colpa grave o violazione di obblighi inderogabili.

ARTICOLO 17 - RECESSO E RISOLUZIONE

  1. Ciascuna Parte potrà recedere dalla collaborazione prima della realizzazione della prestazione, dandone comunicazione scritta con un preavviso ragionevole.
  2. Quando le date di ripresa siano già state confermate, il Collaboratore si impegna, salvo giustificato motivo, a comunicare il recesso almeno ______ giorni prima.
  3. Ciascuna Parte potrà interrompere immediatamente il rapporto per giusta causa, grave inadempimento, comportamento pericoloso, molestia, violenza, discriminazione, violazione della riservatezza o perdita del necessario rapporto fiduciario.
  4. In caso di recesso del Collaboratore dopo l’esecuzione delle riprese, il Produttore potrà continuare a utilizzare il materiale già legittimamente registrato secondo il presente accordo, salvo che sussistano gravi ragioni giuridiche contrarie.
  5. Il Produttore potrà sostituire il Collaboratore per le attività non ancora eseguite.
  6. Restano dovuti gli eventuali rimborsi per spese autorizzate e documentate già sostenute.
  7. Gli articoli relativi a diritti, immagine, riservatezza, dati personali e materiali già consegnati continueranno a produrre effetti anche dopo la conclusione del rapporto, nei limiti previsti.

ARTICOLO 18 - DICHIARAZIONI E GARANZIE

Il Collaboratore dichiara:

a. di essere maggiorenne e capace di sottoscrivere il presente accordo;

b. di partecipare liberamente e consapevolmente;

c. di avere comunicato correttamente il proprio nome e i propri dati;

d. di non avere assunto obblighi incompatibili con la partecipazione al progetto;

e. di non consegnare materiali illeciti o utilizzati senza autorizzazione;

f. di segnalare eventuali vincoli contrattuali, professionali o di esclusiva;

g. di avere letto e compreso tutte le clausole.

Il Produttore dichiara:

a. di utilizzare la prestazione e i materiali conformemente al presente accordo;

b. di non impiegare consapevolmente il materiale in contesti illeciti o lesivi della dignità del Collaboratore;

c. di informare il Collaboratore di modifiche sostanziali alla natura del progetto;

d. di conservare il presente accordo e i dati personali con adeguata riservatezza.

ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

  1. Il titolare del trattamento è:

Nome/denominazione: ___________________________________________

Indirizzo: ____________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________

  1. I dati personali del Collaboratore saranno trattati per:
  • gestione del rapporto di collaborazione;
  • organizzazione della produzione;
  • comunicazioni operative;
  • adempimenti amministrativi, assicurativi, fiscali o previdenziali;
  • gestione dei crediti;
  • esercizio e difesa di diritti;
  • produzione, distribuzione e promozione del Cortometraggio nei limiti autorizzati.
  1. Potranno essere trattati:
  • dati anagrafici;
  • recapiti;
  • codice fiscale;
  • ruolo;
  • disponibilità;
  • dati contenuti nel contratto;
  • fotografie;
  • registrazioni audio e video;
  • immagine e voce;
  • documenti di spesa;
  • dati tecnici necessari alla produzione.
  1. I dati potranno essere comunicati, nei limiti necessari, a:
  • componenti autorizzati della produzione;
  • consulenti;
  • assicurazioni;
  • enti pubblici;
  • festival;
  • distributori;
  • piattaforme;
  • emittenti;
  • fornitori tecnici;
  • autorità competenti.
  1. I dati contrattuali saranno conservati per il tempo necessario alla gestione del progetto e alla tutela dei diritti delle Parti. I materiali audiovisivi destinati a far parte dell’Opera o dell’archivio produttivo potranno essere conservati stabilmente.
  2. Il Collaboratore potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa applicabile rivolgendosi al titolare del trattamento.
  3. L’eventuale revoca di un consenso privacy non pregiudica la liceità dei trattamenti già effettuati né i trattamenti fondati sull’esecuzione del contratto, su obblighi di legge o su altra idonea base giuridica.
  4. Quando necessario, al Collaboratore sarà consegnata una più completa informativa sul trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO

  1. Il Produttore potrà affidare o trasferire a coproduttori, distributori, emittenti, festival, piattaforme o aventi causa i diritti necessari allo sfruttamento del Cortometraggio.
  2. Tale trasferimento non potrà ampliare l’autorizzazione all’uso dell’immagine e della voce oltre le finalità previste dal presente accordo.
  3. Il Collaboratore non potrà trasferire a terzi le attività personali oggetto della collaborazione senza il consenso del Produttore.

ARTICOLO 21 - MODIFICHE DELL’ACCORDO

  1. Qualsiasi modifica sostanziale dovrà risultare da atto scritto sottoscritto dalle Parti o da comunicazione elettronica inequivocabilmente accettata.
  2. Le modifiche potranno riguardare, fra l’altro:
  • ruolo;
  • mansioni;
  • date;
  • rimborsi;
  • crediti;
  • utilizzi ulteriori;
  • impiego di tecnologie generative;
  • partecipazione economica;
  • scene intime o rischiose.
  1. L’eventuale nullità o inefficacia di una singola clausola non comporterà automaticamente la nullità dell’intero accordo, quando le restanti disposizioni possano continuare a operare autonomamente.

ARTICOLO 22 - LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE

  1. Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.
  2. In caso di controversia, le Parti si impegnano preliminarmente a cercare una soluzione bonaria mediante comunicazione scritta e confronto diretto.
  3. Quando previsto dalla legge o ritenuto opportuno, le Parti potranno ricorrere a negoziazione assistita, mediazione o altro procedimento di composizione amichevole.
  4. Per le controversie non risolte sarà competente il giudice individuato secondo le norme inderogabili applicabili.

ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI

  1. Il presente accordo, comprese le premesse e gli allegati, costituisce l’intera intesa fra le Parti relativamente alla collaborazione descritta.
  2. Il Collaboratore dichiara di avere ricevuto una copia del documento.
  3. L’accordo può essere sottoscritto in più copie e, quando ammesso, mediante firma elettronica o scambio di copie firmate.
  4. Eventuali accordi verbali precedenti devono intendersi superati dal presente testo, salvo che siano espressamente richiamati.
  5. Il presente modello non è utilizzabile senza adattamenti per collaboratori minorenni, per i quali sono necessari il coinvolgimento dei titolari della responsabilità genitoriale e la verifica degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.

LUOGO, DATA E FIRME

Luogo ______________________________________

Data ____ /____ /________

Il Produttore/Organizzatore

Nome e cognome _________________________________________________

Firma __________________________________________________________

Il Collaboratore

Nome e cognome _________________________________________________

Firma __________________________________________________________

APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, il Collaboratore dichiara di avere letto e di approvare specificamente le seguenti clausole:

  • articolo 2, gratuità e assenza di partecipazione automatica ai ricavi;
  • articolo 4, modificazione del calendario;
  • articolo 5, limiti al rimborso delle spese;
  • articolo 9, uso delle attrezzature;
  • articolo 10, concessione dei diritti di utilizzazione;
  • articolo 11, utilizzo della prestazione artistica;
  • articolo 12, utilizzo di immagine, voce e nome;
  • articolo 13, crediti e omissioni involontarie;
  • articolo 14, riservatezza;
  • articolo 16, rinvio, interruzione e mancata realizzazione;
  • articolo 17, recesso, sostituzione e utilizzazione del materiale già registrato;
  • articolo 20, trasferimento dei diritti a distributori e aventi causa;
  • articolo 22, legge applicabile e controversie.

Il Collaboratore

Nome e cognome _________________________________________________

Firma specifica __________________________________________________

 

ALLEGATO A: SCHEDA INDIVIDUALE DELLA COLLABORAZIONE

Cortometraggio

Titolo __________________________________________________________

Collaboratore

Nome e cognome _________________________________________________

* Ruolo

Reparto

☐ Regia
☐ Produzione
☐ Recitazione
☐ Fotografia
☐ Macchina
☐ Luci
☐ Suono
☐ Scenografia
☐ Costumi e trucco
☐ Montaggio
☐ Postproduzione
☐ Musica
☐ Fotografia di scena
☐ Comunicazione
☐ Altro: ______________________________________________________

Mansioni concordate
________________________________________________________________.

Date previste
________________________________________________________________.

Luoghi previsti
________________________________________________________________.

Materiali o attrezzature personali
________________________________________________________________.

Spese autorizzate e limite
________________________________________________________________.

Credito concordato
________________________________________________________________.

Materiali preesistenti concessi in uso
________________________________________________________________.

Eventuali limitazioni o condizioni particolari
________________________________________________________________.

Uso di tecnologie generative sulla prestazione

☐ Non previsto.

☐ Previsto esclusivamente per normali interventi tecnici di postproduzione.

☐ Regolato da separata autorizzazione scritta.

Recapito di emergenza facoltativo

Nome ______________________________________

Telefono ___________________________________

Relazione __________________________________

Luogo e data _________________________________

Firma del Produttore __________________________

Firma del Collaboratore _______________________

 

ALLEGATO B: DICHIARAZIONE SPECIFICA PER CHI COMPARE NELLE RIPRESE

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, dopo avere letto gli articoli 11 e 12 dell’accordo:

☐ autorizza la registrazione e l’utilizzo della propria immagine, voce e interpretazione nel Cortometraggio;

☐ autorizza l’utilizzo di fotografie e brevi estratti per la promozione del Cortometraggio;

☐ autorizza l’inserimento nel backstage;

☐ non autorizza l’inserimento nel backstage, salvo immagini nelle quali non risulti riconoscibile;

☐ autorizza l’indicazione del proprio nome e ruolo nei crediti;

☐ autorizza l’uso del seguente nome d’arte: ___________________________;

☐ non autorizza la clonazione della voce, la replica digitale, l’addestramento di sistemi di IA o la creazione di nuove interpretazioni sintetiche;

☐ autorizza esclusivamente gli interventi generativi descritti nel seguente accordo separato:
________________________________________________________________.

Luogo ______________________________________

Data ____ /____ /________

Firma del Collaboratore __________________________________________

Firma del Produttore _____________________________________________

 

Nota bene: Prima di utilizzarlo

Il contratto deve essere compilato individualmente: non è sufficiente far firmare a tutti una copia identica senza indicare ruolo, mansioni, giornate, spese, credito e materiali forniti. Per un tecnico che non compare nelle riprese, gli articoli sull’immagine possono essere dichiarati “non applicabili”; per un attore devono invece essere compilati anche l’articolo 11, l’articolo 12 e l’Allegato B.

L’informativa privacy deve indicare chiaramente titolare, finalità, basi giuridiche, destinatari e conservazione dei dati. Il GDPR richiede trasparenza ed una base giuridica appropriata; il Garante ha inoltre ribadito che, quando si utilizza il consenso per fotografie e riprese promozionali, devono essere spiegate anche le modalità della sua eventuale revoca.

Per minorenni, scene intime, stunt, uso di armi sceniche, animali, droni, musica originale, co-sceneggiatori, compositori o collaboratori che investono denaro, questo modello deve essere integrato da accordi specifici. Prima delle riprese è particolarmente importante far verificare da un consulente del lavoro gli adempimenti INPS/Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e da un avvocato le cessioni autoriali più rilevanti.