Art. 2.
 
  1. L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  4  (Riconoscimento  della  nazionalita' italiana) . - 1.  Ai
fini della presente legge, per 'film' o 'opera filmica' si intende lo
spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con  contenuto
narrativo  o  documentaristico,  purche' opera dell'ingegno, ai sensi
della  disciplina  del  diritto  d'autore,  destinato  al   pubblico,
prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti
di utilizzazione.
   2.  Ai  fini  dell'ammissione  ai benefici previsti dalla presente
legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere  in
considerazione sono le seguenti:
    a) regista italiano;
    b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
    c)   sceneggiatore   italiano   o  sceneggiatori  in  maggioranza
italiani;
    d) interpreti principali in maggioranza italiani;
    e) interpreti secondari (( per tre quarti )) italiani;
    f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
    g) direttore della fotografia italiano;
    h) montatore italiano;
    i) autore della musica italiano;
    l) scenografo italiano;
    m) costumista italiano;
    n) troupe italiana;
    o) riprese in esterni ed interni  effettuate  in  maggioranza  in
Italia;
    p) uso di industrie tecniche italiane;
    q) uso di teatri di posa italiani.
   3.  Per  quanto  concerne  le  lettere o) e q) del comma 2 possono
essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, su  conforme  parere
della sottocommissione di cui all'articolo 3.
   4. Per 'film lungometraggio di produzione nazionale' si intende il
film  di  durata  superiore  a 75 minuti, postsincronizzato in lingua
italiana, realizzato da  imprese  produttrici  nazionali  con  troupe
italiana,  che  presenti complessivamente almeno due delle componenti
di cui al comma 2, lettere a) , b) e c) , tre delle componenti di cui
alle lettere d) , e) ed f), due delle componenti di cui alle  lettere
g) , h) , i) , l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o)
, p) e q) del medesimo comma.
   5.  Per  'film lungometraggio di interesse culturale nazionale' si
intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in
lingua italiana, realizzato da  imprese  produttrici  nazionali,  che
abbia  il  regista e lo sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto
italiano o in maggioranza italiani, la maggioranza  degli  interpreti
principali,  i  tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino
la lingua  italiana  sia  per  la  ripresa  sonora  diretta  sia  per
l'eventuale postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenti ((
quattro  ))  delle componenti di cui alle lettere g) , h) , i) , l) e
m) e le tre componenti di cui alle lettere o) , p) e q) del comma 2 e
che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in  quanto  oltre
ad  adeguati  requisiti  di idoneita' tecnica, presenti significative
qualita'  artistiche  e  culturali  ((  o   spettacolari   ))   senza
pregiudizio della liberta' di espressione.
   6.  Per 'film di animazione' si intende l'opera filmica di lungo e
cortometraggio,  realizzata  da  imprese  produttrici  nazionali  con
immagini  animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai
film di animazione si applicano, qualora siano presenti  le  relative
componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
   7.  Per 'cortometraggio' si intende l'opera filmica, realizzata da
imprese   produttrici   nazionali,   a    contenuto    narrativo    o
documentaristico,  con  esclusione  di  quelle  con  finalita'  anche
parzialmente pubblicitarie, di  durata  inferiore  a  75  minuti.  Ai
cortometraggi  si  applicano,  qualora  siano  presenti  le  relative
componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In deroga a quanto
previsto dal comma 1, su parere della  commissione  centrale  per  la
cinematografia  puo'  essere  riconosciuta  la qualifica di interesse
culturale   nazionale   anche   ai    cortometraggi    a    contenuto
documentaristico non prioritariamente destinati alla sala.
   8.  Per  'film  in  coproduzione' o 'compartecipazione' si intende
l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane  e  straniere,
anche  in  deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 19.
   9. I film che abbiano i requisiti  di  cui  al  presente  articolo
vengono    iscritti,    all'atto   del   formale   provvedimento   di
riconoscimento  di  nazionalita',  in  appositi,   separati   elenchi
istituiti  presso  gli uffici dell'autorita' competente in materia di
spettacolo.  A  tal  fine  le  imprese  produttrici  sono  tenute   a
presentare,  entro  novanta  giorni dalla data di prima proiezione in
pubblico, accertata dalla SIAE, le copie campione e apposite  istanze
di  ammissione ai benefici di legge corredate dei documenti necessari
a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge.
   10. Per 'sala cinematografica' si  intende  qualunque  spazio,  al
chiuso  o  all'aperto,  con  uno o piu' schermi, autorizzato ai sensi
della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico.
Per  'sala  d'essai'  si  intende  la  sala  cinematografica  il  cui
titolare,  con dichiarazione resa all'autorita' competente in materia
di spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore a due  anni  a
proiettare  film  d'essai  e  cortometraggi  di  interesse  culturale
nazionale per  almeno  il  70  per  cento  dei  giorni  di  effettiva
programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione e'
ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione
inferiore a 40.000 abitanti.  All'interno delle suddette quote almeno
la  meta'  dei  giorni  di  programmazione deve essere riservata alla
programmazione di film d'essai di produzione  italiana  o  dei  Paesi
della  Comunita'  europea.   Per 'sale delle comunita' ecclesiali' si
intendono le sale il cui nullaosta e  la  cui  licenza  di  esercizio
siano  rilasciati  a  legali  rappresentanti  di  istituzioni  o enti
ecclesiali  riconosciuti  dallo  Stato,  che  svolgano  attivita'  di
formazione  sociale,  culturale  e  religiosa  e che programmino film
secondo le indicazioni dell'autorita' religiosa competente  in  campo
nazionale.
   11.  Per  'film  d'essai'  si  intende  l'opera filmica italiana o
straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare
valore   artistico,   culturale   e   tecnico,   o   espressione   di
cinematografie  nazionali  meno  conosciute,  che  contribuisca  alla
diffusione  della  cultura  cinematografica  e  alla  conoscenza   di
correnti  e  tecniche  di espressione non affermate in Italia. I film
ammessi al fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge
14 gennaio 1994, n. 26, assumono automaticamente anche  la  qualifica
di  'film  d'essai'.  I  film  d'archivio, distribuiti dalla Cineteca
nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche  o  private,  finanziate
dallo Stato, sono equiparati ai film d'essai.
   12.  Per  impresa nazionale 'di produzione' o 'di distribuzione' o
'di esportazione' si intende l'impresa  o  societa'  cinematografica,
con  capitale  sociale  in  maggioranza  italiano,  con sede legale e
domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga
in Italia la maggior parte della sua attivita'  e  sia  titolare  dei
rispettivi  diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per 'impresa
nazionale di esercizio' e 'industria tecnica  nazionale'  si  intende
l'impresa   o   societa'  cinematografica  con  capitale  sociale  in
maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e
con amministratori italiani, che svolga in Italia  la  maggior  parte
della sua attivita'.".
 Riferimenti normativi
   -  Si  segnala  che  l'art. 9, comma 2, del D.L. 31 marzo 1994, n.
219, recante il  riordino  delle  funzioni  in  materia  di  turismo,
spettacolo  e  sport, in corso di conversione in legge, ha sostituito
il comma 4 dell'art. 4 della legge 4 novembre  1965,  n.  1213  (come
sopra  sostituito), con il seguente: " 4. Per 'film lungometraggio di
produzione nazionale' si intende il film di  durata  superiore  a  75
minuti,  postsincronizzato  in lingua italiana, realizzato da imprese
produttrici   nazionali   con   troupe   italiana,    che    presenti
complessivamente  almeno  due  delle  componenti  di  cui al comma 2,
lettere a) , b) e c), due delle componenti di cui alle lettere  d)  ,
e)  ed f), tre delle componenti di cui alle lettere g) , h) , i) , l)
e m), e due delle componenti di cui alle lettere o) ,  p)  e  q)  del
medesimo comma.".
   -  Il  testo dell'art. 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, era
il seguente:
   "Art.  4  (Riconoscimento   della   nazionalita').   -   Ai   fini
dell'applicazione  della presente legge si intende per lungometraggio
il film di  lunghezza  superiore  a  1.600  metri,  a  soggetto  o  a
carattere  documentario,  salva  restando  la definizione di cui agli
articoli 2 e 3 della prima direttiva del  Consiglio  della  Comunita'
economica  europea in materia cinematografica del 15 ottobre 1963, ai
fini dell'applicazione della direttiva medesima.
   E' dichiarato nazionale il  lungometraggio  prodotto  in  versione
originale  italiana che sia stato girato prevalentemente in Italia da
imprese appartenenti a cittadini italiani o da societa'  che  abbiano
sede  legale  in Italia, amministratori italiani e svolgano in Italia
la maggior parte della loro attivita',  e  sempre  che  concorrano  i
seguenti requisiti:
     a)  che  il soggetto sia di autore italiano oppure sia ridotto o
adattato da autore italiano;
     b)  che  il regista sia italiano e italiani, in maggioranza, gli
sceneggiatori;
     c) che almeno due terzi dei ruoli principali  ed  almeno  i  tre
quarti  dei ruoli secondari siano affidati ad interpreti italiani. E'
tuttavia consentito l'impiego  di  interpreti  stranieri  in  aumento
delle  quote per questi previste, qualora essi risultino residenti in
Italia da oltre tre anni e nei casi in cui lo richiedono  particolari
caratteristiche   genotipiche   dei  personaggi  affidati  alla  loro
interpretazione;
     d) che  gli  altri  elementi  artistici  e  tecnici  qualificati
(musicista,   scenografo,  costumista,  direttore  della  fotografia,
operatore, montatore, fonico, aiuto regista, direttore di produzione,
ispettore  di  produzione,  segretario  di  produzione,   truccatore)
impiegati nei film siano almeno per tre quarti italiani;
     e)   che  il  restante  personale  tecnico  ed  esecutivo  e  le
maestranze siano interamente italiani.
   Per quanto concerne i requisiti di cui alle lettere c), d), e) del
precedente comma e' fatto salvo quanto disposto dal Regolamento n. 38
del Consiglio della Comunita' economica europea del 25 marzo 1964.
   Gli elementi artistici e tecnici  stranieri  che,  nelle  aliquote
consentite, partecipano a film nazionali, debbono essere cittadini di
Stati  che applicano condizioni di reciprocita' ai cittadini italiani
dei film di rispettiva nazionalita'.
   Il lungometraggio che abbia i requisiti di cui ai commi precedenti
viene  iscritto,  all'atto  del  rilascio  della   dichiarazione   di
nazionalita', in un apposito elenco istituito presso il Ministero del
turismo e dello spettacolo.
   Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalita' italiana,
il  produttore  deve  presentare  al  Ministero  del  turismo e dello
spettacolo, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla  data
di  prima  proiezione  in  pubblico  accertata  dalla  SIAE, la copia
campione  del  film  ed  apposita  istanza  corredata  dei  documenti
necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo
e penultimo comma.
   La  domanda  di  cui  al  comma  precedente  vale  anche  ai  fini
dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla  presente  legge,
salvo quanto e' previsto dal quinto e sesto comma dell'art. 8.
   Il film dovra' essere girato, limitatamente alle prese in interni,
in ripresa sonora diretta e, almeno per il 70 per cento degli interni
previsti alla sceneggiatura, in teatri di posa italiani adeguatamente
attrezzati dal punto di vista tecnico e della sicurezza del lavoro. I
requisiti  suddetti  devono  essere  riconosciuti  dal  Ministero del
turismo e dello spettacolo che rilascia un  apposito  certificato  di
agibilita' valido per cinque anni.
   Dall'obbligo  di  cui al comma precedente sono esclusi i film che,
per ragioni artistiche, in base alla sceneggiatura, sono ripresi  dal
vero  mentre  le  altre  deroghe  motivate  da  particolari  esigenze
artistiche o da impegni internazionali  possono  essere  concesse  su
parere della sottocommissione di cui all'art. 3".
   -  Per il testo dell'art. 16 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, vedi
appresso.