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Nuova durata massima di un Cortometraggio
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Durata massima del CORTOMETRAGGIO: dalla Gazzetta ufficiale del 07-04-1994
Art. 2. 1. L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Riconoscimento della nazionalita' italiana) . - 1. Ai fini della presente legge, per 'film' o 'opera filmica' si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purche' opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione. 2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti: a) regista italiano; b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani; c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani; d) interpreti principali in maggioranza italiani; e) interpreti secondari (( per tre quarti )) italiani; f) ripresa sonora diretta in lingua italiana; g) direttore della fotografia italiano; h) montatore italiano; i) autore della musica italiano; l) scenografo italiano; m) costumista italiano; n) troupe italiana; o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia; p) uso di industrie tecniche italiane; q) uso di teatri di posa italiani. 3. Per quanto concerne le lettere o) e q) del comma 2 possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, su conforme parere della sottocommissione di cui all'articolo 3. 4. Per 'film lungometraggio di produzione nazionale' si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a) , b) e c) , tre delle componenti di cui alle lettere d) , e) ed f), due delle componenti di cui alle lettere g) , h) , i) , l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o) , p) e q) del medesimo comma. 5. Per 'film lungometraggio di interesse culturale nazionale' si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto italiano o in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti principali, i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenti (( quattro )) delle componenti di cui alle lettere g) , h) , i) , l) e m) e le tre componenti di cui alle lettere o) , p) e q) del comma 2 e che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto oltre ad adeguati requisiti di idoneita' tecnica, presenti significative qualita' artistiche e culturali (( o spettacolari )) senza pregiudizio della liberta' di espressione. 6. Per 'film di animazione' si intende l'opera filmica di lungo e cortometraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. 7. Per 'cortometraggio' si intende l'opera filmica, realizzata da imprese produttrici nazionali, a contenuto narrativo o documentaristico, con esclusione di quelle con finalita' anche parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, su parere della commissione centrale per la cinematografia puo' essere riconosciuta la qualifica di interesse culturale nazionale anche ai cortometraggi a contenuto documentaristico non prioritariamente destinati alla sala. 8. Per 'film in coproduzione' o 'compartecipazione' si intende l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, secondo le disposizioni di cui all'articolo 19. 9. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del formale provvedimento di riconoscimento di nazionalita', in appositi, separati elenchi istituiti presso gli uffici dell'autorita' competente in materia di spettacolo. A tal fine le imprese produttrici sono tenute a presentare, entro novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, le copie campione e apposite istanze di ammissione ai benefici di legge corredate dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge. 10. Per 'sala cinematografica' si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o piu' schermi, autorizzato ai sensi della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per 'sala d'essai' si intende la sala cinematografica il cui titolare, con dichiarazione resa all'autorita' competente in materia di spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione e' ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. All'interno delle suddette quote almeno la meta' dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei Paesi della Comunita' europea. Per 'sale delle comunita' ecclesiali' si intendono le sale il cui nullaosta e la cui licenza di esercizio siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attivita' di formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film secondo le indicazioni dell'autorita' religiosa competente in campo nazionale. 11. Per 'film d'essai' si intende l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione non affermate in Italia. I film ammessi al fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, assumono automaticamente anche la qualifica di 'film d'essai'. I film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato, sono equiparati ai film d'essai. 12. Per impresa nazionale 'di produzione' o 'di distribuzione' o 'di esportazione' si intende l'impresa o societa' cinematografica, con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attivita' e sia titolare dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per 'impresa nazionale di esercizio' e 'industria tecnica nazionale' si intende l'impresa o societa' cinematografica con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attivita'.". Riferimenti normativi - Si segnala che l'art. 9, comma 2, del D.L. 31 marzo 1994, n. 219, recante il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, in corso di conversione in legge, ha sostituito il comma 4 dell'art. 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (come sopra sostituito), con il seguente: " 4. Per 'film lungometraggio di produzione nazionale' si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a) , b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d) , e) ed f), tre delle componenti di cui alle lettere g) , h) , i) , l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o) , p) e q) del medesimo comma.". - Il testo dell'art. 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, era il seguente: "Art. 4 (Riconoscimento della nazionalita'). - Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per lungometraggio il film di lunghezza superiore a 1.600 metri, a soggetto o a carattere documentario, salva restando la definizione di cui agli articoli 2 e 3 della prima direttiva del Consiglio della Comunita' economica europea in materia cinematografica del 15 ottobre 1963, ai fini dell'applicazione della direttiva medesima. E' dichiarato nazionale il lungometraggio prodotto in versione originale italiana che sia stato girato prevalentemente in Italia da imprese appartenenti a cittadini italiani o da societa' che abbiano sede legale in Italia, amministratori italiani e svolgano in Italia la maggior parte della loro attivita', e sempre che concorrano i seguenti requisiti: a) che il soggetto sia di autore italiano oppure sia ridotto o adattato da autore italiano; b) che il regista sia italiano e italiani, in maggioranza, gli sceneggiatori; c) che almeno due terzi dei ruoli principali ed almeno i tre quarti dei ruoli secondari siano affidati ad interpreti italiani. E' tuttavia consentito l'impiego di interpreti stranieri in aumento delle quote per questi previste, qualora essi risultino residenti in Italia da oltre tre anni e nei casi in cui lo richiedono particolari caratteristiche genotipiche dei personaggi affidati alla loro interpretazione; d) che gli altri elementi artistici e tecnici qualificati (musicista, scenografo, costumista, direttore della fotografia, operatore, montatore, fonico, aiuto regista, direttore di produzione, ispettore di produzione, segretario di produzione, truccatore) impiegati nei film siano almeno per tre quarti italiani; e) che il restante personale tecnico ed esecutivo e le maestranze siano interamente italiani. Per quanto concerne i requisiti di cui alle lettere c), d), e) del precedente comma e' fatto salvo quanto disposto dal Regolamento n. 38 del Consiglio della Comunita' economica europea del 25 marzo 1964. Gli elementi artistici e tecnici stranieri che, nelle aliquote consentite, partecipano a film nazionali, debbono essere cittadini di Stati che applicano condizioni di reciprocita' ai cittadini italiani dei film di rispettiva nazionalita'. Il lungometraggio che abbia i requisiti di cui ai commi precedenti viene iscritto, all'atto del rilascio della dichiarazione di nazionalita', in un apposito elenco istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo. Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalita' italiana, il produttore deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico accertata dalla SIAE, la copia campione del film ed apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo e penultimo comma. La domanda di cui al comma precedente vale anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge, salvo quanto e' previsto dal quinto e sesto comma dell'art. 8. Il film dovra' essere girato, limitatamente alle prese in interni, in ripresa sonora diretta e, almeno per il 70 per cento degli interni previsti alla sceneggiatura, in teatri di posa italiani adeguatamente attrezzati dal punto di vista tecnico e della sicurezza del lavoro. I requisiti suddetti devono essere riconosciuti dal Ministero del turismo e dello spettacolo che rilascia un apposito certificato di agibilita' valido per cinque anni. Dall'obbligo di cui al comma precedente sono esclusi i film che, per ragioni artistiche, in base alla sceneggiatura, sono ripresi dal vero mentre le altre deroghe motivate da particolari esigenze artistiche o da impegni internazionali possono essere concesse su parere della sottocommissione di cui all'art. 3". - Per il testo dell'art. 16 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, vedi appresso.