Art. 2.
1. L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Riconoscimento della nazionalita' italiana) . - 1. Ai
fini della presente legge, per 'film' o 'opera filmica' si intende lo
spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con contenuto
narrativo o documentaristico, purche' opera dell'ingegno, ai sensi
della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico,
prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti
di utilizzazione.
2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente
legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in
considerazione sono le seguenti:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza
italiani;
d) interpreti principali in maggioranza italiani;
e) interpreti secondari (( per tre quarti )) italiani;
f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
g) direttore della fotografia italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) scenografo italiano;
m) costumista italiano;
n) troupe italiana;
o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in
Italia;
p) uso di industrie tecniche italiane;
q) uso di teatri di posa italiani.
3. Per quanto concerne le lettere o) e q) del comma 2 possono
essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, su conforme parere
della sottocommissione di cui all'articolo 3.
4. Per 'film lungometraggio di produzione nazionale' si intende il
film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua
italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe
italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti
di cui al comma 2, lettere a) , b) e c) , tre delle componenti di cui
alle lettere d) , e) ed f), due delle componenti di cui alle lettere
g) , h) , i) , l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o)
, p) e q) del medesimo comma.
5. Per 'film lungometraggio di interesse culturale nazionale' si
intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in
lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che
abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto
italiano o in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti
principali, i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino
la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per
l'eventuale postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenti ((
quattro )) delle componenti di cui alle lettere g) , h) , i) , l) e
m) e le tre componenti di cui alle lettere o) , p) e q) del comma 2 e
che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto oltre
ad adeguati requisiti di idoneita' tecnica, presenti significative
qualita' artistiche e culturali (( o spettacolari )) senza
pregiudizio della liberta' di espressione.
6. Per 'film di animazione' si intende l'opera filmica di lungo e
cortometraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con
immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai
film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative
componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Per 'cortometraggio' si intende l'opera filmica, realizzata da
imprese produttrici nazionali, a contenuto narrativo o
documentaristico, con esclusione di quelle con finalita' anche
parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai
cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative
componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In deroga a quanto
previsto dal comma 1, su parere della commissione centrale per la
cinematografia puo' essere riconosciuta la qualifica di interesse
culturale nazionale anche ai cortometraggi a contenuto
documentaristico non prioritariamente destinati alla sala.
8. Per 'film in coproduzione' o 'compartecipazione' si intende
l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere,
anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 19.
9. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo
vengono iscritti, all'atto del formale provvedimento di
riconoscimento di nazionalita', in appositi, separati elenchi
istituiti presso gli uffici dell'autorita' competente in materia di
spettacolo. A tal fine le imprese produttrici sono tenute a
presentare, entro novanta giorni dalla data di prima proiezione in
pubblico, accertata dalla SIAE, le copie campione e apposite istanze
di ammissione ai benefici di legge corredate dei documenti necessari
a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge.
10. Per 'sala cinematografica' si intende qualunque spazio, al
chiuso o all'aperto, con uno o piu' schermi, autorizzato ai sensi
della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico.
Per 'sala d'essai' si intende la sala cinematografica il cui
titolare, con dichiarazione resa all'autorita' competente in materia
di spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a
proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale
nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva
programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione e'
ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione
inferiore a 40.000 abitanti. All'interno delle suddette quote almeno
la meta' dei giorni di programmazione deve essere riservata alla
programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei Paesi
della Comunita' europea. Per 'sale delle comunita' ecclesiali' si
intendono le sale il cui nullaosta e la cui licenza di esercizio
siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti
ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attivita' di
formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film
secondo le indicazioni dell'autorita' religiosa competente in campo
nazionale.
11. Per 'film d'essai' si intende l'opera filmica italiana o
straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare
valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di
cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla
diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di
correnti e tecniche di espressione non affermate in Italia. I film
ammessi al fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge
14 gennaio 1994, n. 26, assumono automaticamente anche la qualifica
di 'film d'essai'. I film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca
nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate
dallo Stato, sono equiparati ai film d'essai.
12. Per impresa nazionale 'di produzione' o 'di distribuzione' o
'di esportazione' si intende l'impresa o societa' cinematografica,
con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e
domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga
in Italia la maggior parte della sua attivita' e sia titolare dei
rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per 'impresa
nazionale di esercizio' e 'industria tecnica nazionale' si intende
l'impresa o societa' cinematografica con capitale sociale in
maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e
con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte
della sua attivita'.".
Riferimenti normativi
- Si segnala che l'art. 9, comma 2, del D.L. 31 marzo 1994, n.
219, recante il riordino delle funzioni in materia di turismo,
spettacolo e sport, in corso di conversione in legge, ha sostituito
il comma 4 dell'art. 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (come
sopra sostituito), con il seguente: " 4. Per 'film lungometraggio di
produzione nazionale' si intende il film di durata superiore a 75
minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese
produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti
complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2,
lettere a) , b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d) ,
e) ed f), tre delle componenti di cui alle lettere g) , h) , i) , l)
e m), e due delle componenti di cui alle lettere o) , p) e q) del
medesimo comma.".
- Il testo dell'art. 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, era
il seguente:
"Art. 4 (Riconoscimento della nazionalita'). - Ai fini
dell'applicazione della presente legge si intende per lungometraggio
il film di lunghezza superiore a 1.600 metri, a soggetto o a
carattere documentario, salva restando la definizione di cui agli
articoli 2 e 3 della prima direttiva del Consiglio della Comunita'
economica europea in materia cinematografica del 15 ottobre 1963, ai
fini dell'applicazione della direttiva medesima.
E' dichiarato nazionale il lungometraggio prodotto in versione
originale italiana che sia stato girato prevalentemente in Italia da
imprese appartenenti a cittadini italiani o da societa' che abbiano
sede legale in Italia, amministratori italiani e svolgano in Italia
la maggior parte della loro attivita', e sempre che concorrano i
seguenti requisiti:
a) che il soggetto sia di autore italiano oppure sia ridotto o
adattato da autore italiano;
b) che il regista sia italiano e italiani, in maggioranza, gli
sceneggiatori;
c) che almeno due terzi dei ruoli principali ed almeno i tre
quarti dei ruoli secondari siano affidati ad interpreti italiani. E'
tuttavia consentito l'impiego di interpreti stranieri in aumento
delle quote per questi previste, qualora essi risultino residenti in
Italia da oltre tre anni e nei casi in cui lo richiedono particolari
caratteristiche genotipiche dei personaggi affidati alla loro
interpretazione;
d) che gli altri elementi artistici e tecnici qualificati
(musicista, scenografo, costumista, direttore della fotografia,
operatore, montatore, fonico, aiuto regista, direttore di produzione,
ispettore di produzione, segretario di produzione, truccatore)
impiegati nei film siano almeno per tre quarti italiani;
e) che il restante personale tecnico ed esecutivo e le
maestranze siano interamente italiani.
Per quanto concerne i requisiti di cui alle lettere c), d), e) del
precedente comma e' fatto salvo quanto disposto dal Regolamento n. 38
del Consiglio della Comunita' economica europea del 25 marzo 1964.
Gli elementi artistici e tecnici stranieri che, nelle aliquote
consentite, partecipano a film nazionali, debbono essere cittadini di
Stati che applicano condizioni di reciprocita' ai cittadini italiani
dei film di rispettiva nazionalita'.
Il lungometraggio che abbia i requisiti di cui ai commi precedenti
viene iscritto, all'atto del rilascio della dichiarazione di
nazionalita', in un apposito elenco istituito presso il Ministero del
turismo e dello spettacolo.
Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalita' italiana,
il produttore deve presentare al Ministero del turismo e dello
spettacolo, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data
di prima proiezione in pubblico accertata dalla SIAE, la copia
campione del film ed apposita istanza corredata dei documenti
necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo
e penultimo comma.
La domanda di cui al comma precedente vale anche ai fini
dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge,
salvo quanto e' previsto dal quinto e sesto comma dell'art. 8.
Il film dovra' essere girato, limitatamente alle prese in interni,
in ripresa sonora diretta e, almeno per il 70 per cento degli interni
previsti alla sceneggiatura, in teatri di posa italiani adeguatamente
attrezzati dal punto di vista tecnico e della sicurezza del lavoro. I
requisiti suddetti devono essere riconosciuti dal Ministero del
turismo e dello spettacolo che rilascia un apposito certificato di
agibilita' valido per cinque anni.
Dall'obbligo di cui al comma precedente sono esclusi i film che,
per ragioni artistiche, in base alla sceneggiatura, sono ripresi dal
vero mentre le altre deroghe motivate da particolari esigenze
artistiche o da impegni internazionali possono essere concesse su
parere della sottocommissione di cui all'art. 3".
- Per il testo dell'art. 16 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, vedi
appresso.